Mediazione

La  Mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo  imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca  di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
La Mediazione Civile è un metodo di risoluzione delle controversie, alternativo alla causa od all’arbitrato, introdotto con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attuativo dell’‘art. 60 della Legge 18 giugno 2009, contenente la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione nelle controversie civili e commerciali; tale Legge, a sua volta, ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE.

Mediazione Forense Novara

Mediazione Forense Novara è l’Organismo di Mediazione dell’Ordine Avvocati di Novara, iscritto al N. 1026 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia con provvedimento in data 22 settembre 2014.

Il Mediatore

Il  Mediatore è la persona, o le persone fisiche che, individualmente o  collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari  del servizio medesimo.

Chi può usufruirne

Chiunque può accedere alla mediazione per la  conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su  diritti disponibili. Al procedimento di mediazione si applica il Regolamento dell’Organismo scelto dalle parti. Il  regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza  del  procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano  l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento  dell’incarico. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in  materia  di  condominio,  diritti reali, divisione, successioni  ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,  risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subforniture è tenuto,  assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di  Mediazione.

L’esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità  deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata  d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice, ove  rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la  successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi di durata  massima del procedimento. Il termine decorre dalla data di deposito  della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal  giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione  feriale. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata  esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine  di  quindici   giorni  per  la presentazione della domanda di mediazione.
Il  Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della  causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può  disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso,  l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di  procedibilità  della  domanda  giudiziale, anche in sede di appello. Il  provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima  dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale  udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.
Quando   l’esperimento  del procedimento di mediazione è condizione di  procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera  avverata se il primo  incontro dinanzi al mediatore si conclude senza  l’accordo. Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo  dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il  tentativo non risulta  esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di  parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di  quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa  la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi.

Allo  stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando  la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non  conclusi. I termini per il deposito della domanda e per l’esperimento  della mediazione non si compuano ai fini della Legge Pinto sulla  ragionevole durata del processo. Dalla mancata partecipazione senza  giustificato motivo al procedimento di mediazione, il  Giudice  può   desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi  dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Il  Giudice, inoltre, condanna la parte costituita che, nei casi di  mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza  giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato   di  una  somma  di  importo corrispondente  al  contributo  unificato  dovuto per il giudizio.

Chiunque presta la propria opera o il  proprio servizio  nell’Organismo  o  comunque  nell’ambito del  procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza  rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante  il procedimento medesimo. Le dichiarazioni rese o le informazioni  acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere  utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,  iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione,  salvo consenso della  parte  dichiarante o dalla quale provengono le  informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e  informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non può essere deferito  giuramento decisorio.

La normativa

La Mediazione Civile è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili previsto dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Per l’attuazione di tale disposizione comunitaria il Parlamento ha delegato il Governo con l’l’art. 60 della Legge n. 69/2009. Il Governo, in esecuzione di tale delega, ha emanato il Decreto Legislativo n. 28/2010, già più volte modificato, anche all’esito della CC-272-2012 della Corte Costituzionale. Per l’attuazione di quest’ultimo è stato, poi, emanato il Decreto Ministeriale 180/2010.

Regolamento, statuto e Codice Etico

Sono disponibili il REGOLAMENTO  lo STATUTO ed  il Codice Etico dell’Organismo.