Mediazione

La  Mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo  imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca  di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
La Mediazione Civile è un metodo di risoluzione delle controversie, alternativo alla causa od all’arbitrato, introdotto con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attuativo dell’‘art. 60 della Legge 18 giugno 2009, aggiornate dal correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025) contenente la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione nelle controversie civili e commerciali; tale Legge, a sua volta, ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE.

La Riforma Cartabia ha introdotto cambiamenti nella mediazione, tra cui l’estensione del termine di durata (ora sei mesi, prorogabili), la regolarizzazione della mediazione telematica e la semplificazione della partecipazione degli amministratori di condominio. Sono state introdotte anche modifiche ai benefici fiscali, come l’innalzamento della soglia di esenzione dall’imposta di registro e la previsione di crediti d’imposta più vantaggiosi. 

(Fonte Cassa Forense) – Molte le novità, che modificano il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, e dunque incidono sul D.Lgs. 28/2010 introducendo innovazioni e specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile e commerciale.

Di seguito i punti più salienti, correzione di evidenti storture segnalate da mediatori e Organismi di mediazione nella pratica quotidiana:

  1. Mediazione telematica e mediazione da remoto

Si disciplina la mediazione svolta a distanza, stabilendo la distinzione tra:

  1. mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;
  2. mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, figura di nuovo conio, creata aggiungendo ex novo l’art. 8 ter.
  3. a) Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:

necessita del consenso delle parti,

tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;

– a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo;

– il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.

  1. b) Nuova e diversa è, invece, la disciplina del neo inserito articolo 8-terrubricato “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”:ciascuna parte” può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilitàvisibilità delle persone collegate”.

In tal caso, quando vi sia necessità di acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD, qualora vi sia il consenso di tutte, ovvero, qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.

Infine viene introdotto il dovere delle parti di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

  1. Durata della mediazione

L’art. 6 relativo alla “durata” viene integralmente riscritto.

Si prevede un nuovo termine di durata: “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” (prima era di tre), prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.

Qualora, però, si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.

La proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”.

Rimane fermo che il termine non è soggetto a sospensione feriale.

  1. Forma e requisiti della delega per la partecipazione agli incontri

Si specifica quale deve essere la forma della delega a un terzo per partecipare alla procedura.

All’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 viene inserito il comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura».

  1. Effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza

Si introduce all’art. 11 un nuovo comma 4 bis che precisa il decorso del termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale dopo aver depositato domanda di mediazione e svolto la procedura: “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.

  1. Patrocinio a Spese dello Stato in mediazione anche all’avvocato fuori Foro

Viene eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove ha sede l’organismo e si precisa che quando l’avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

Il patrocinio a spese dello Stato viene assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

  1. Mediazione delegata fino alla rimessione in decisione

Il giudice potrà delegare in mediazione fino all’udienza di rimessione in decisione, e non già fino al momento della precisazione delle conclusioni.

  1. Condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie

Si chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.

  1. Omologazione dal tribunale competente

Quando le parti aderenti alla mediaizone “non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto”.

  1. Certificazione di conformità dell’avvocato ai fini esecutivi

Quando l’accordo di conciliazione deve essere messo in esecuzione mediante notifica del precetto «l’avvocato certifica la conformita’ all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalita’ telematiche all’ufficiale giudiziario”.

Mediazione Forense Novara

Mediazione Forense Novara è l’Organismo di Mediazione dell’Ordine Avvocati di Novara, iscritto al N. 1026 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia con provvedimento in data 22 settembre 2014.

Il Mediatore

Il  Mediatore è la persona, o le persone fisiche che, individualmente o  collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari  del servizio medesimo.

Chi può usufruirne

Chiunque può accedere alla mediazione per la  conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su  diritti disponibili. Al procedimento di mediazione si applica il Regolamento dell’Organismo scelto dalle parti. Il  regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza  del  procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano  l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento  dell’incarico. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in  materie obbligatorie  

tradizionali
  • Condominio: Controversie relative al condominio.
  • Diritti reali: Ad esempio, proprietà, usufrutto.
  • Divisione: Ripartizione di beni comuni.
  • Successioni ereditarie: Questione legate alle eredità.
  • Locazione: Contratti di locazione.
  • Comodato: Contratti di comodato.
  • Affitto d’azienda: Contratti di affitto d’azienda.
  • Risarcimento danni:
    • Da responsabilità medica e sanitaria.
    • Da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità.
  • Contratti:
    • Assicurativi.
    • Bancari e finanziari.
  • Inadempimento di obbligazioni contrattuali: Connesse all’emergenza Covid-19. 
aggiunte dalla riforma Cartabia
  • Contratto d’opera: (artt. 2222 ss. c.c.).
  • Associazione in partecipazione: (artt. 2549 ss. c.c.).
  • Consorzio: (artt. 862, 863, 2602 c.c.).
  • Franchising: (l. 129/04).
  • Contratti di rete tra imprese: (d.l. 5/09).
  • Somministrazione: (art. 1559 ss. c.c.).
  • Società di persone: (artt. 2247 ss. c.c.).
  • Subfornitura: (l. 192/98, d.lgs.). 

è tenuto,  assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di  Mediazione.

L’esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità  deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata  d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice, ove  rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la  successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi di durata  massima del procedimento. Il termine decorre dalla data di deposito  della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal  giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione  feriale. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata  esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine  di  quindici   giorni  per  la presentazione della domanda di mediazione.
Il  Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della  causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può  disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso,  l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di  procedibilità  della  domanda  giudiziale, anche in sede di appello. Il  provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima  dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale  udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.
Quando   l’esperimento  del procedimento di mediazione è condizione di  procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera  avverata se il primo  incontro dinanzi al mediatore si conclude senza  l’accordo. Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo  dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il  tentativo non risulta  esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di  parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di  quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa  la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi.

Allo  stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando  la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non  conclusi. I termini per il deposito della domanda e per l’esperimento  della mediazione non si compuano ai fini della Legge Pinto sulla  ragionevole durata del processo. Dalla mancata partecipazione senza  giustificato motivo al procedimento di mediazione, il  Giudice  può   desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi  dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Il  Giudice, inoltre, condanna la parte costituita che, nei casi di  mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza  giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato   di  una  somma  di  importo corrispondente  al  contributo  unificato  dovuto per il giudizio.

Chiunque presta la propria opera o il  proprio servizio  nell’Organismo  o  comunque  nell’ambito del  procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza  rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante  il procedimento medesimo. Le dichiarazioni rese o le informazioni  acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere  utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,  iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione,  salvo consenso della  parte  dichiarante o dalla quale provengono le  informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e  informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non può essere deferito  giuramento decisorio.

La normativa

La Mediazione Civile è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili previsto dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Per l’attuazione di tale disposizione comunitaria il Parlamento ha delegato il Governo con l’l’art. 60 della Legge n. 69/2009. Il Governo, in esecuzione di tale delega, ha emanato il Decreto Legislativo n. 28/2010, già più volte modificato, anche all’esito della CC-272-2012 della Corte Costituzionale. Per l’attuazione di quest’ultimo è stato, poi, emanato il Decreto Ministeriale 180/2010, aggiornate dal correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025), contenente la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione nelle controversie civili e commerciali

Regolamento, statuto e Codice Etico

Sono disponibili:

il REGOLAMENTO – APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28.01.2025 -IN ESAME AL COMPETENTE MINISTERO

lo STATUTO – APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28.01.2025 -IN ESAME AL COMPETENTE MINISTERO

ed  il CODICE ETICO DELL’ORGANISMO – APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28.01.2025 -IN ESAME AL COMPETENTE MINISTERO