La Mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
La Mediazione Civile è un metodo di risoluzione delle controversie, alternativo alla causa od all’arbitrato, introdotto con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attuativo dell’‘art. 60 della Legge 18 giugno 2009, aggiornate dal correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025) contenente la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione nelle controversie civili e commerciali; tale Legge, a sua volta, ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE.
La Riforma Cartabia ha introdotto cambiamenti nella mediazione, tra cui l’estensione del termine di durata (ora sei mesi, prorogabili), la regolarizzazione della mediazione telematica e la semplificazione della partecipazione degli amministratori di condominio. Sono state introdotte anche modifiche ai benefici fiscali, come l’innalzamento della soglia di esenzione dall’imposta di registro e la previsione di crediti d’imposta più vantaggiosi.
(Fonte Cassa Forense) – Molte le novità, che modificano il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, e dunque incidono sul D.Lgs. 28/2010 introducendo innovazioni e specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile e commerciale.
Di seguito i punti più salienti, correzione di evidenti storture segnalate da mediatori e Organismi di mediazione nella pratica quotidiana:
- Mediazione telematica e mediazione da remoto
Si disciplina la mediazione svolta a distanza, stabilendo la distinzione tra:
- mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;
- mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, figura di nuovo conio, creata aggiungendo ex novo l’art. 8 ter.
- a) Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:
– necessita del consenso delle parti,
– tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;
– a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo;
– il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.
- b) Nuova e diversa è, invece, la disciplina del neo inserito articolo 8-terrubricato “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”: “ciascuna parte” può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilitàe visibilità delle persone collegate”.
In tal caso, quando vi sia necessità di acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD, qualora vi sia il consenso di tutte, ovvero, qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.
Infine viene introdotto il dovere delle parti di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.
- Durata della mediazione
L’art. 6 relativo alla “durata” viene integralmente riscritto.
Si prevede un nuovo termine di durata: “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” (prima era di tre), prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.
Qualora, però, si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.
La proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”.
Rimane fermo che il termine non è soggetto a sospensione feriale.
- Forma e requisiti della delega per la partecipazione agli incontri
Si specifica quale deve essere la forma della delega a un terzo per partecipare alla procedura.
All’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 viene inserito il comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura».
- Effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza
Si introduce all’art. 11 un nuovo comma 4 bis che precisa il decorso del termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale dopo aver depositato domanda di mediazione e svolto la procedura: “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.”
- Patrocinio a Spese dello Stato in mediazione anche all’avvocato fuori Foro
Viene eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove ha sede l’organismo e si precisa che quando l’avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.
Il patrocinio a spese dello Stato viene assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
- Mediazione delegata fino alla rimessione in decisione
Il giudice potrà delegare in mediazione fino all’udienza di rimessione in decisione, e non già fino al momento della precisazione delle conclusioni.
- Condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie
Si chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
- Omologazione dal tribunale competente
Quando le parti aderenti alla mediaizone “non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto”.
- Certificazione di conformità dell’avvocato ai fini esecutivi
Quando l’accordo di conciliazione deve essere messo in esecuzione mediante notifica del precetto «l’avvocato certifica la conformita’ all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalita’ telematiche all’ufficiale giudiziario”.
Mediazione Forense Novara
Mediazione Forense Novara è l’Organismo di Mediazione dell’Ordine Avvocati di Novara, iscritto al N. 1026 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia con provvedimento in data 22 settembre 2014.
Il Mediatore
Il Mediatore è la persona, o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Chi può usufruirne
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. Al procedimento di mediazione si applica il Regolamento dell’Organismo scelto dalle parti. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materie obbligatorie
- Condominio: Controversie relative al condominio.
- Diritti reali: Ad esempio, proprietà, usufrutto.
- Divisione: Ripartizione di beni comuni.
- Successioni ereditarie: Questione legate alle eredità.
- Locazione: Contratti di locazione.
- Comodato: Contratti di comodato.
- Affitto d’azienda: Contratti di affitto d’azienda.
- Risarcimento danni:
- Da responsabilità medica e sanitaria.
- Da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità.
- Contratti:
- Assicurativi.
- Bancari e finanziari.
- Inadempimento di obbligazioni contrattuali: Connesse all’emergenza Covid-19.
- Contratto d’opera: (artt. 2222 ss. c.c.).
- Associazione in partecipazione: (artt. 2549 ss. c.c.).
- Consorzio: (artt. 862, 863, 2602 c.c.).
- Franchising: (l. 129/04).
- Contratti di rete tra imprese: (d.l. 5/09).
- Somministrazione: (art. 1559 ss. c.c.).
- Società di persone: (artt. 2247 ss. c.c.).
- Subfornitura: (l. 192/98, d.lgs.).
è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di Mediazione.
L’esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi di durata massima del procedimento. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa.
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi.
Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. I termini per il deposito della domanda e per l’esperimento della mediazione non si compuano ai fini della Legge Pinto sulla ragionevole durata del processo. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Il Giudice, inoltre, condanna la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
La normativa
La Mediazione Civile è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili previsto dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Per l’attuazione di tale disposizione comunitaria il Parlamento ha delegato il Governo con l’l’art. 60 della Legge n. 69/2009. Il Governo, in esecuzione di tale delega, ha emanato il Decreto Legislativo n. 28/2010, già più volte modificato, anche all’esito della CC-272-2012 della Corte Costituzionale. Per l’attuazione di quest’ultimo è stato, poi, emanato il Decreto Ministeriale 180/2010, aggiornate dal correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025), contenente la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione nelle controversie civili e commerciali
Regolamento, statuto e Codice Etico
Sono disponibili:
il REGOLAMENTO – APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28.01.2025 -IN ESAME AL COMPETENTE MINISTERO
lo STATUTO – APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28.01.2025 -IN ESAME AL COMPETENTE MINISTERO